La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori approvata dal decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 é entrata in vigore il 13 giugno 2014, modificano parzialmente il Codice del Consumo, introducendo maggiori tutele a favore dei consumatori.
Informazioni precontrattuali
In primo luogo la riforma incide sulle informazioni che il consumatore ha diritto di conoscere prima della conclusione del contratto. Il professionista è infatti ora tenuto a comunicare:
- i recapiti presso cui è possibile contattarlo. Tali informazioni comprendono l’indirizzo geografico in cui è stabilito, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico, se disponibili, al fine di consentire ai consumatori un contatto rapido ed efficace col professionista;
- i costi totali dei prodotti, senza nessuna omissione di imposte ed extra. Il prezzo deve essere comprensivo delle imposte e, se risulta impossibile la sua determinazione preventiva, devono essere precisate le modalità di calcolo; il prezzo deve comprendere anche le spese aggiuntive quali, ad esempio, quelle di spedizione e consegna;
- un promemoria sulla garanzia legale e di conformità del bene venduto;
- le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso.
Diritto di recesso
La seconda importantissima modifica riguarda il diritto di recesso. Il termine per recedere da un contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali viene infatti esteso da 10 a 14 giorni.
Il termine decorre:
- nel caso di contratti aventi ad oggetto un servizio dal giorno della conclusione del contratto;
- nel caso di contratti di vendita dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni.
E’ inoltre previsto che in caso di mancata comunicazione al consumatore dell’informazione circa l’esistenza del diritto di recesso o delle modalità del suo esercizio, i suddetti termini sono estesi a 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.
Una volta ricevuta la comunicazione di recesso il professionista è tenuto a restituire i pagamenti ricevuti entro 14 giorni in luogo dei 30 giorni precedentemente previsti. Nello stesso termine di 14 giorni (esteso dai precedenti 10 giorni) il consumatore è però tenuto a restituire i beni per i quali ha esercitato il diritto di recesso.
Sostanzialmente modificata è anche la norma in tema di integrità dei prodotti restituiti dal consumatore in seguito al recesso. La nuova formulazione della norma prevede infatti che:
il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso.
A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore il professionista è tenuto a rimborsare tutte le spese connesse alla vendita, ivi incluse quelle di spedizione. Il consumatore è solo tenuto a pagare la spedizione di ritorno.
Divieto di spese aggiuntive per l’uso di mezzi di pagamento diversi dal contante